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D. 18/10/2002TUTELA DEL TERRITORIO 18 OTTOBRE 2002 (GU n. 291 del 12-12-2002) Contributi per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 19, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 20 maggio 1991 ed in particolare l'art. 3 che dispone che le regioni, nell'elaborare i piani regionali per il risanamento e tutela della qualità dell'aria, possano individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale; - Visto l'art. 47 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli; - Visto il Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e nei comuni, con la Conferenza Stato - città e autonornie locali" che all'art. 7, comma 1, allegato A), sopprime il comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. -394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza; -Visto il Decreto del 27 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dei trasporti e della navigazione ed in particolare l'art. 5 che prevede che le regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di pubblica utilità si dotino di una quota progressivamente crescente di automezzi a basso impatto ambientale; -Vista la deliberazione del 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1999, n. 33) del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) concernente l'approvazione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98); -Visto l'art. 4, comma 19, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativo agli interventi a titolo di contributo per i mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi per pubblica utilità per dotarsi di autoveicoli a minimo impatto ambientale; - Visto il Decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174); - Vista la deliberazione n. 993 del 20 luglio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su "approvazione del IIIo aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"; - Visto l'art. 145, comma 8 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001) che nel modificare l'art. 4, comma 19, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 stabilisce che "all'art. 4, comma 19, primo periodo, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale" e dopo le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonchè dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996"; -Visto l'art. 156 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, concernente la popolazione residente; - Considerato che l'art. 4, comma 19, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 145, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), è diretto a finanziare quota parte degli oneri derivanti dalla sostituzione dei veicoli tradizionali con quelli a minimo impatto ambientale e che si rende pertanto necessario determinare le categorie di soggetti ammessi a beneficiare della contribuzione, la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l'entità delle contribuzioni, che rappresentano una forma di cofinanziamento nell'acquisizione dei nuovi automezzi, e le relative modalità di erogazione; - Atteso che il predetto art. 4, comma 19, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, dispone che i contributi dovranno essere concessi prioritariamente ai - Preso atto che l'art. 4, comma 19, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, fissa un vincolo di finanziamento nella misura non inferiore al 60% per l'acquisto di autoveicoli a minimo impatto ambientale dotati di trazione elettrica/ ibrida; - Ritenuto che i finanzianienti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle attività di interesse economico generale che l'Istituto svolge, e che gli stessi costituiscono lo strumento per rendere più spedite le procedure connesse alla concessione dei benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati; -Considerato che con il Decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174) erano previsti due limiti d'impegno quindicennali di euro 2.788.867,25 (lire 5.400 milioni) per ciascuno degli anni 1999 e 2000; -Ritenuta la necessità di modificare il Decreto interministeriale 28 maggio 1999 per recepire le modifiche normative apportate dall'art. 145, comma 8 della Legge 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001), all'art. 4, comma 19, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, sostituendo l'inciso "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" con il nuovo inciso "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale"; - Considerato che, conseguentemente, occorre ampliare la tipologia di veicoli elettrici/ibridi per il cui acquisto la Cassa Depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui favore degli enti locali, nonchè tenere conto delle disponibilità residue e della distribuzione delle richieste di contributo per le diverse tipologie di veicoli, come risultano dalla nota n. 169 della Cassa Depositi e Prestiti del 12 dicembre 2001; Decreta: Art. 1. Quote e limiti di finanziamento Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui per un importo complessivo determinato dal completo utilizzo dei previsti due limiti di impegno quindicennali di Euro 2.788.867,25 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, i cui oneri di ammortamento saranno posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale. Art. 2. Tipologie e definizioni In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1, a partire dal 2002 vengono ripartite per un minimo del 75% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per un massimo del 25% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione "bifuel". Ai fini del presente Decreto i veicoli oggetto di beneficio sono cosi definiti: 1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo; 2) veicoli a trazione ibrida a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido) b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla frazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale) c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che 3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore termico è alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL); 4) veicoli con alimentazione "bifuel", quelli dotati di un doppio sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL. Art. 3. Finanziamento Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni singolo veicolo è descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che fa parte integrante del presente Decreto. Tale finanziamento può essere cumulato, salvo se diversamente disposto, da altre fonti di finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o di locazione finanziaria del veicolo, IVA esclusa. Art. 4. Soggetti destinatari I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilità, alle società per azioni esercenti servizi di pubblica utilità a carattere nazionale, ad altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede legale o operativa nel territorio dei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione n. 18 del 20 luglio 2000 della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che recepisce il Decreto del Ministero dell'ambiente del 2 dicembre 1996 e nelle zone individuate nei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvati dalle regioni. Art. 5. Modalità di finanziamento I finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione tradizionale, all'acquisto o alla locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale. Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o certificato di conformità del veicolo e da una dichiarazione della casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra individuato dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle specificità di ogni singolo beneficiario e della tipologia di intervento, acquisirà la documentazione necessaria alla definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A tal fine si farà riferimento, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente Decreto, alle procedure previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del Decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro e successive modificazioni ed integrazioni recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti". Ad avvenuta concessione, il finanziamento verrà corrisposto secondo le seguenti modalità |
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